Parliamo di Giveaway e Concorsi: cosa dice la legge?



Da qualche tempo volevamo parlarvi di cosa pensiamo di fare per quanto concerne Trucchi Svelati in riferimento alla questione Concorsi e Giveaway.

Come sapete il problema si è posto poco tempo fa, ma di fatto documentandoci abbiamo "scoperto" che non è mai stata cosa, ovvero che esistono delle normative molto precise riguardo i concorsi pubblici che di fatto regolamentano in modo molto chiaro e preciso tutti i concorsi a premio pubblici e di fatto stabiliscono una serie di obblighi da adempiere per poter effettuare un cosiddetto "Giveaway".

I riferimenti sono quelli del D.P.R. 430/2001, che potete trovare qui in testo integrale nel caso vogliate consultarlo.

Come sempre, è una seccatura comprendere fino in fondo questi testi, ma con un po' di pazienza si possono tirare fuori le informazioni che ci interessano.

Partiamo da una domanda fondamentale: i giveaway sono concorsi? Ovvero, sono ascrivibili ai "concorsi a premio" di cui si occupa questa normativa?

Beh la definizione data dal DPR 430 è la seguente:

Art.2 Concorsi a premio
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi. 


Fin qui c'è poco spazio di interpretazione: in soldoni, se qualcuno vince qualcosa, allora è un concorso a premi
Il decreto prosegue indicando la definizione di "operazione a premi", che tuttavia non ci interessa: si parla di vincere qualcosa comprando qualcos'altro, in pratica. Non è il nostro caso.


Invece, è interessante sapere quali siano le possibili eccezioni che potrebbero consentirci di non ascrivere il nostro giveaway alla categoria regolamentata dei concorsi a premi:

Art.6 Esclusioni
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.


Abbiamo tagliato i punti che palesemente non erano di nostro interesse: anche in questo caso, tuttavia, c'è poco margine. 
L'eventualità di premi di minimo valore mi sembra remota, visto che si parla di premi dal valore monetario "effimero"...difficile da applicare a prodotti cosmetici che hanno, in ogni caso, un prezzo di mercato.
L'unica cosa che si fa fatica ad interpretare è il primo punto, laddove si parla di premiare un'opera artistica: se A indice un concorso con l'intento di premiare il makeup più bello, ed alla fine del concorso decide di premiare B, forse (e ripeto, forse!) potremmo considerarlo come un concorso "artistico" in cui il premio costituisce un riconoscimento al merito...questa al momento mi sembra l'unica eccezione applicabile.

Comunque, dopo aver stabilito che un giveaway dal punto di vista legale è a tutti gli effetti un concorso a premi...cosa dice la normativa in proposito?
Quali sono gli obblighi?

Innanzitutto vi è l'obbligo di versare una cauzione: tale cauzione va versata al Ministero delle Attività Produttive 'mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.'
Ed ha scadenza comunque non inferiore ad un anno dalla scadenza del concorso...mica poco.

Tra l'altro, l'Art.8 ci fa sapere che:
Art.8 Manifestazioni vietate
1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa; 

  
Nel caso di un giveaway "casereccio" è difficile dimostrare di utilizzare per l'estrazione un sistema che garantisca la pubblica fede e la parità di trattamento dei partecipanti.
Prendiamo ad esempio il celeberrimo random.org: non abbiamo una certificazione che dimostri la sua reale casualità, ed inoltre chi esegue l'estrazione può manipolare il procedimento in moltissimi modi...anche registrandola in video, se ne possono sempre registrare un centinaio finchè non esce il numero che vogliamo.
Non parliamo neanche di pescare una pagina a caso da un libro!


Proseguendo con la normativa, capitiamo sull'Art.9:
ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia. 

Anche qui, siamo evidentemente di fronte a un obbligo che sarà dura rispettare se ci troviamo nella nostra cameretta e decidiamo di organizzare un giveaway per il nostro blog: per l'estrazione dovremo chiamare un notaio che possa venire a casa nostra affiancato magari da un perito in grado di verificare la neutralità dei sistemi di estrazione. Arduo.
 
E infine:
Art.10 Adempimenti dei promotori
1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento. 

5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.  

Quindi: la legge c'è, e in questo caso è anche abbastanza semplice e chiara.
I giveaway in sè non sono vietati, sono semplicemente sconvenienti: per chi li promuove!

 In definitiva, riteniamo che l'unica via di fuga (tutta da verificare, non siamo degli esperti) sia quella del concorso "artistico" di cui abbiamo parlato sopra. 

Al di là di questo, è ovvio che nel nostro mondo di blog, se facciamo un concorso o un giveaway "irregolare" lo facciamo in buona fede: tuttavia la legge non ammette ignoranza, come sempre, per cui è importante sapere quali siano le norme vigenti e impegnarsi per rispettarle.

E se volessimo comunque regalare qualcosa ai nostri fedeli lettori?  
Beh noi d'ora in avanti pensiamo di fare così: semplicemente...faremo dei regali!
E' una scelta forse poco "promozionale": non ci saranno concorsi, non ci saranno premi, non dovrete far niente per partecipare all'estrazione perché non ci saranno estrazioni! Naturalmente premieremo le nostre lettrici e commentatrici, ma senza che voi sappiate nulla prima (così aggiungiamo anche un po' di suspance ;))
Continueremo ovviamente a collaborare con aziende, ma quello che vi invieremo sarà di nostra iniziativa e senza preavviso: niente post dedicati, insomma, contatteremo direttamente tramite risposte ai commenti, semplicemente.




Cosa ne pensate? E le colleghe bloggers hanno altre idee da condividere? ^^


Lo Staff di Trucchi Svelati


**EDIT: Grazie a Giveaway&Concorsi per la segnalazione!**
Ci è stato fatto giustamente notare che non abbiamo parlato dell'Art.5 e della definizione che fornisce di soggetti promotori: si tratta di una svista, abbiamo rivisto il post tante volte per cercare di "sfrondare" e semplificare la lettura, e alla fine qualcosa è rimasto tagliato fuori per sbaglio!


In sintesi, all'Art.5 viene data la seguente definizione:
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative. 

...da cui consegue la domanda da un milione di dollari: questo significa che i soggetti privati possono promuovere concorsi non promozionali senza sottostare a questa normativa, oppure significa che tutti i concorsi indetti da privati sono irregolari, perchè i soli soggetti in grado di promuovere concorsi a premi sono le imprese?

Per rispondere servirebbe qualcuno più esperto, noi non abbiamo trovato soluzione all'enigma...che a questo punto è cruciale. 
 

 

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