Leggi che regolamentano produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di cosmetici in Italia


Dopo le scoperte televisive di ieri sera non ho potuto non sentirmi un po' mancare le certezze che avevo in ambito di legislazione e controllo su prodotti cosmetici, quindi ho deciso di fare qualche piccola ricerca, quantomeno per verificare che le leggi che davo per scontate esistano.


Grazie a Lisa ho avviato le mie ricerche sulle leggi che regolamentano in generale i cosmetici in italia dall'interessante sito ABC Cosmetici , gestito da UNIPRO (Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche).  Su questo sito c'è una sezione apposita intitolata proprio "Cosa dice la legge", dove dicono che:

"Produzioneconfezionamentodistribuzione vendita di cosmetici, infatti, sonodisciplinati da una legge italiana, che ha adottato nel nostro paese la  direttiva europea di settore.  Dal luglio 2013 Direttiva e legge saranno sostituite dal nuovo Regolamento UE pubblicato nel dicembre 2009.
L’obiettivo principale della normativa è tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri per la salute del consumatore."
[...]
Llegge di riferimento italiana per i prodotti cosmetici è la n. 713 del 1986, modificata più volte nel corso degli anni, seguendo l’iter evolutivo della direttiva europea sui cosmetici, la 76/768/CEE del luglio 1976, emendata in più di 50 occasioni.

Le due normative sono sostanzialmente simili: entrambe forniscono la definizione comune di prodotto cosmetico e contengono una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista (dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto). Essendo la direttiva rivolta a tutti gli stati membri, essa prevede che alcune informazioni riportate in etichetta (es. funzione, avvertenze e modalità d’uso, ecc.) siano riportate nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato.

Quindi non solo la legge ci tutela dai falsi "inci", ma anche dai prodotti con etichette in lingua diversa dalla nostra. Di questo ho parlato anche con Barbara, di Vecchia Bottega, che mi ha dato una mano a trovare ulteriori informazioni sui regolamenti in vigore e spiegato come da lei i controlli si facciano eccome, vista la piccola realtà della sua azienda, e come effettivamente le etichette in italiano siano aggiunte ad ogni prodotto di provenienza estera... Ma non sempre questo avviene, cercate di ricordare le etichette dei prodotti che usate e vedrete quanti prodotti non riportano informazioni come stabilito dalla legge.
Naturalmente l'inci è internazionale, vanno tradotte invece le parti che descrivono il prodotto e come usarlo.
Attualmente è in vigore il regolamento 1223/2009.

Sulle etichette: cosa dice la legge.
tratto dal sito del Ministero della Salute a questo link (click!)
  • Etichettatura
    Nell'etichetta dei cosmetici, non dovranno essere impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, «che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono». Come richiesto dai deputati del Parlamento europeo, la Commissione dovrà anche stabilire un piano d'azione, in cooperazione con gli Stati membri, riguardante le dichiarazioni ("claims") figuranti sui cosmetici e fissare le priorità per determinare criteri comuni che giustificano il loro uso. Dovrà poi adottare un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate sui prodotti cosmetici.
  • Sorveglianza del mercato
    gli Stati membri dovranno anche realizzare i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati. Dovranno poi vigilare sul rispetto dei principi delle buone prassi di fabbricazione e conferire alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire loro di espletare i loro compiti in modo adeguato. Infine, per contribuire a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza, occorrerà inoltre garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura.
Nella normativa, infatti, al CAPO VI, Articoli 19 e 20, si parla proprio di Etichettatura e di Dichiarazioni relative al prodotto e all' Articolo 22 di Sorveglianza del Mercato:

"Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle 
buone pratiche di fabbricazione.
Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mer­
cato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per con­
sentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.
Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il fun­
zionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valuta­
zioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati 
sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e 
sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione 
elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi." 

Potete trovare la Normativa Sanitaria a questo indirizzo: click! 

...Quindi le leggi ci sono e vietano di attribuire nelle etichette diciture false ai prodotti, ma a me continua a non essere chiaro a quale organo sia affidata l'applicazione della legge.
Gli Stati Membri vigilano, ma come? Prima che un prodotto entri in commercio, durante, dopo? Con controlli a campione, periodici, o su tutti i prodotti? 

Se qualcuno sa di più batta un colpo qui sotto nei commenti!

Des

 

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